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GU n. 55 del 17/07/2020

MINISTERO DELL'INTERNO

CONCORSO (scad. 16/08/2020)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di sette medici veterinari


IL CAPO DELLA POLIZIA Direttore generale della pubblica sicurezza Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato»; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale»; Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante il «Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, recante «Ordinamento dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato»; Visto l'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, concernente «Modifiche alle norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento dei vicebrigadieri, dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza relative alla Polizia di Stato, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato»; Visto l'art. 5 del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 1990, n. 359, recante «Aumento dell'organico del personale appartenente alle forze di polizia, disposizioni per lo snellimento delle procedure di assunzione e reclutamento e avvio di un piano di potenziamento delle sezioni di polizia giudiziaria»; Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante «Riordino dei ruoli del personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato, a norma dell'art. 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78», ed, in particolare, l'art. 46, nel quale e' previsto, tra l'altro, che l'accesso alle qualifiche iniziali delle carriere dei medici e dei medici veterinari di Polizia avvenga mediante concorso pubblico per titoli ed esami; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'art. 35, comma 6 circa le qualita' di condotta che devono possedere i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e l'art. 37 sull'accertamento, nei pubblici concorsi, della conoscenza da parte dei candidati dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse e di almeno una lingua straniera; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE», Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante «Codice dell'amministrazione digitale»; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, come modificato dal decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246»; Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante «Attuazione della direttiva n. 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego»; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare» e, in particolare, l'art. 2049; Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e di sviluppo», e, in particolare, l'art. 8, e successive modificazioni, concernente l'invio, esclusivamente per via telematica, delle domande di partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»; Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle forze di polizia ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, lettere ttt-bis) e ttt-quater) e l'art. 3, commi 6, 7-bis e seguenti; Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, recante «Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'art. 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»; Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172 recante «Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'art. 1, commi 2 e 3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare l'art. 7, comma 1, lettere v) e z), che modifica gli articoli 46 e 47 del decreto legislativo n. 334 del 2000; Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», e, in particolare, gli articoli 259 e 260; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante «Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n 184, contenente il «Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 17 dicembre 2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2»; Visto il decreto del Ministro dell'interno 10 maggio 1994, n. 415, recante «Regolamento per la disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e, in particolare, l'art. 4, concernente le categorie di documenti inaccessibili per motivi di riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese; Visto il decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n. 198, contenente «Regolamento per i requisiti di idoneita' fisica, psichica ed attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 16 marzo 2007, recante «Determinazioni delle classi di laurea magistrale» e successive modificazioni; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del 9 luglio 2009, recante l'equiparazione tra i diplomi di laurea di vecchio ordinamento e lauree specialistiche e lauree magistrali per la partecipazione ai pubblici concorsi; Visto il decreto del Ministro dell'interno 13 luglio 2018, n. 103 «Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di eta' per la partecipazione ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli e carriere del personale della Polizia di Stato»; Visto il proprio decreto del 17 luglio 2018 recante «Disciplina dei concorsi per l'accesso alle carriere dei funzionari di polizia, dei funzionari tecnici di polizia, dei medici e dei medici veterinari di polizia e per la promozione a vice questore aggiunto della polizia di stato»; Considerata la necessita' di bandire un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di sette medici veterinari di Polizia; Decreta: Art. 1 Posti a concorso 1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di sette medici veterinari da immettere nella qualifica iniziale della carriera dei medici veterinari di Polizia, aperto ai cittadini italiani in possesso dei requisiti elencati al successivo art. 2, con esclusione di quelli ivi indicati al comma 1, lettera l). 2. Nell'ambito dei posti di cui al comma precedente, sono riservati al personale della Polizia di Stato un posto, ai sensi dell'art. 46, comma 2-bis, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, per il personale della Polizia di Stato in possesso del prescritto diploma di laurea e dell'iscrizione all'albo professionale, con un'anzianita' di servizio effettivo non inferiore a cinque anni, e altri due posti, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera ttt-bis), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 per il personale della Polizia di Stato in possesso del previsto titolo di studio con un'esperienza nel settore non inferiore a dieci anni. Il predetto personale deve essere in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 2. 3. Qualora i posti oggetto delle riserve previste nel presente bando, non fossero coperti per mancanza di vincitori saranno assegnati agli altri candidati idonei, seguendo l'ordine della graduatoria finale di merito. Art. 2 Requisiti di partecipazione e cause di esclusione 1. I requisiti di partecipazione al concorso sono i seguenti: a) cittadinanza italiana; b) godimento dei diritti civili e politici; c) possesso delle qualita' di condotta di cui all'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53; d) non aver compiuto il 32° anno di eta'. Quest'ultimo limite e' elevato, fino a un massimo di tre anni, in relazione all'effettivo servizio militare prestato dai concorrenti. Si prescinde dal limite di eta' per il personale appartenente alla Polizia di Stato; e) non essere stati dichiarati obiettori di coscienza ovvero ammessi a prestare servizio sostitutivo civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, a meno che sia stata presentata apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di coscienza, ai sensi della normativa vigente; f) essere in possesso dell'idoneita' fisica, psichica e attitudinale prescritta per l'accesso alla carriera dei funzionari di Polizia, di cui al decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n. 198, e dei requisiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207. I requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale si considerano in possesso dei candidati esclusivamente qualora sussistenti integralmente al momento dello svolgimento dei rispettivi accertamenti. L'eventuale acquisizione dei requisiti in un momento successivo all'espletamento dei rispettivi accertamenti non rileva ai fini dell'idoneita'. Per i candidati appartenenti alla Polizia di Stato e' richiesta unicamente l'idoneita' attitudinale per l'accesso alle citate carriere; g) essere in possesso del diploma di laurea in medicina veterinaria conseguito presso una Universita' della Repubblica italiana o un istituto di istruzione universitario equiparato; h) essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di medico veterinario; i) essere iscritti ovvero aver presentato la domanda di iscrizione all'albo professionale dei medici veterinari, ai sensi del comma 4; l) per il personale della Polizia di Stato che concorre per le riserve dei posti di cui all'art. 1, comma 2, del presente bando, non aver riportato la sanzione disciplinare della pena pecuniaria, o altra sanzione piu' grave, e aver conseguito un giudizio complessivo non inferiore a «ottimo» nei tre anni precedenti la data di emanazione del presente bando. 2. Non sono ammessi a partecipare al concorso coloro che sono stati, per motivi diversi dall'inidoneita' psico-fisica, espulsi o prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare; non sono, altresi', ammessi coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per delitti non colposi, o che sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare personale, o lo sono stati senza successivo annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi. 3. Non sono ammessi a partecipare al concorso i candidati appartenenti alla Polizia di Stato che sono sospesi cautelarmente dal servizio a norma dell'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 4. I requisiti per la partecipazione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di cui al successivo art. 3, ad eccezione dell'iscrizione all'albo professionale dei medici veterinari, che puo' essere conseguita entro l'inizio del corso di formazione iniziale, purche' il candidato sia in possesso della documentazione attestante l'avvenuta presentazione della relativa istanza. I requisiti di partecipazione devono essere mantenuti, ad eccezione di quello relativo al limite di eta', sino al termine della procedura concorsuale, a pena di esclusione dal concorso. 5. L'Amministrazione provvede d'ufficio ad accertare il requisito della condotta e quello dell'idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia, nonche' le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego e la veridicita' delle dichiarazioni rilasciate dai candidati. Fatta salva la responsabilita' penale, il candidato decade dai benefici conseguiti in virtu' di un provvedimento, emanato in suo favore, sulla base di una dichiarazione non veritiera. 6. L'Amministrazione provvede d'ufficio a controllare, entro la data di inizio del corso di formazione iniziale, i titoli indicati dai candidati tra i requisiti di ammissibilita' oggetto di dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorieta'. Ove si accerti, in occasione dei controlli, la mancata veridicita' del contenuto delle dichiarazioni, ferma restando la responsabilita' penale, e' dichiarata, con efficacia retroattiva, la decadenza dall'impiego con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza. 7. L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti e' disposta in qualunque momento con decreto motivato del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza. Art. 3 Domanda di partecipazione - modalita' telematica 1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata e trasmessa entro il termine perentorio di trenta giorni - che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - utilizzando esclusivamente la procedura informatica disponibile all'indirizzo https://concorsionline.poliziadistato.it (dove si dovra' cliccare sull'icona «Concorso pubblico»). A quest'ultima procedura informatica, il candidato puo' accedere attraverso i seguenti strumenti di autenticazione: a) Sistema pubblico di identita' digitale (SPID), con le relative credenziali (username e password), che deve previamente ottenere rivolgendosi a uno degli identity provider accreditati presso l'Agenzia per l'Italia Digitale (A.G.I.D.), come da informazioni presenti sul sito web istituzionale www.spid.gov.it b) Sistema di identificazione digitale «Entra con CIE» con l'impiego della CIE (Carta di identita' elettronica) rilasciata dal comune di residenza. Si potra' accedere con tre modalita': 1) «Desktop»- si accede con il pc a cui e' collegato un lettore di smart card contactless per la lettura della CIE. Per abilitare il funzionamento della CIE sul proprio computer e' necessario installare prima il «Software CIE». 2) «Mobile» - si accede da smartphone dotato di interfaccia NFC e dell'app «CIE ID» e con lo stesso si effettua la lettura della CIE; 3) «Desktop con smartphone» - si accede da pc e per la lettura della CIE, in luogo del lettore di smart card contactless, l'utente potra' utilizzare il proprio smartphone dotato di interfaccia NFC e dell'app «CIE ID». 2. Una volta completata la suddetta procedura on-line, il candidato ricevera' al proprio indirizzo di posta elettronica o istituzionale (corporate), se appartenente alla Polizia di Stato, una e-mail di conferma di acquisizione al sistema della domanda, cui e' allegata una copia della domanda stessa. 3. Qualora il candidato volesse modificare o revocare la domanda gia' trasmessa, la dovra' annullare ed eventualmente inviarne una nuova versione, entro il termine perentorio indicato al comma 1. In ogni caso, alla scadenza del predetto termine perentorio, il sistema informatico non ricevera' piu' dati. 4. Nella domanda di partecipazione al concorso, il candidato deve dichiarare: a) il cognome ed il nome; b) il luogo e la data di nascita; c) il codice fiscale; d) la residenza o il domicilio, precisando altresi' il recapito e l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui personalmente intestata, ovvero di posta elettronica istituzionale (corporate) per i candidati appartenenti alla Polizia di Stato, dove intende ricevere le comunicazioni relative al concorso; e) il possesso della cittadinanza italiana; f) se concorre per i posti riservati di cui all'art. 1, comma 2, del presente bando, indicando a tal fine la data di assunzione nella Polizia di Stato, la qualifica rivestita e la relativa decorrenza, nonche' l'ufficio o reparto in cui presta servizio; g) il diploma di laurea in medicina veterinaria richiesto per la partecipazione al concorso, con l'indicazione dell'Universita' della Repubblica italiana o dell'Istituto universitario equiparato, che lo ha rilasciato, della data di conseguimento e di tutte le altre informazioni previste, in proposito, dalla procedura on-line; h) di essere abilitato all'esercizio della professione di medico veterinario; i) di essere iscritto o di aver presentato la domanda per l'iscrizione all'albo professionale dei medici veterinari, indicando in tal senso i relativi estremi; l) la lingua, a scelta tra l'inglese, il francese, lo spagnolo e il tedesco, nella quale intende sostenere la verifica della conoscenza della lingua straniera, in sede di prova d'esame orale; m) se iscritto alle liste elettorali, ovvero il motivo della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; n) le condanne penali a proprio carico, anche ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale ed anche non definitive, per delitti non colposi, nonche' le imputazioni in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali e' sottoposto a misura cautelare personale, o lo e' stato senza successivo annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimento non definitivo. In caso positivo, il candidato deve precisare la data di ogni provvedimento e l'autorita' giudiziaria che lo ha emanato o presso la quale pende il procedimento; o) le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego, per motivi diversi dall'inidoneita' psico-fisica, specificando se sia stato espulso o prosciolto, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziato dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, o, se appartenente alla Polizia di Stato, sospeso cautelarmente dal servizio a norma dell'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; p) per il candidato di sesso maschile, la posizione nei riguardi degli obblighi di leva, specificando, se nato entro il 1985, di non essere obiettore di coscienza ammesso a prestare servizio civile, oppure di avere rinunciato formalmente allo status di obiettore; q) l'eventuale possesso dei titoli di preferenza, indicati all'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, o da altre disposizioni, in quanto compatibili con i requisiti previsti per l'accesso nella carriera dei medici veterinari di Polizia; r) di essere a conoscenza delle responsabilita' anche penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000; s) di non aver riportato la sanzione disciplinare della pena pecuniaria, o altra sanzione piu' grave, nei tre anni precedenti la data di emanazione del presente bando, qualora concorra per le riserve dei posti di cui all'art. 1, comma 2, del presente bando; t) di aver conseguito, nei tre anni precedenti la data di emanazione del presente bando, un giudizio complessivo non inferiore a «ottimo», qualora concorra per le riserve dei posti della Polizia di Stato di cui all'art. 1, comma 2, del presente bando. 5. I titoli di preferenza non dichiarati espressamente nella domanda di partecipazione al concorso non saranno presi in considerazione. 6. I candidati devono segnalare tempestivamente ogni eventuale variazione del proprio recapito, anche di posta elettronica certificata, con apposita comunicazione all'Ufficio attivita' concorsuali della Direzione centrale per le risorse umane, all'indirizzo di posta elettronica certificata dipps.333b.uffconcorsi.rm@pecps.interno.it allegando a tal fine copia di un proprio documento d'identita' valido. I candidati appartenenti alla Polizia di Stato possono comunicare le variazioni del proprio indirizzo di posta elettronica istituzionale e/o della propria sede di servizio tramite l'ufficio/reparto di appartenenza, che utilizzera' a tal fine il suddetto indirizzo PEC. 7. L'Amministrazione non sara' responsabile qualora il candidato non riceva le comunicazioni inoltrategli a causa di inesatte od incomplete indicazioni dell'indirizzo o recapito da questi fornito, ovvero di mancata o tardiva segnalazione del cambiamento dell'indirizzo o recapito. Art. 4 Commissione esaminatrice 1. La Commissione esaminatrice del concorso e' nominata con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza ed e' presieduta da un consigliere di Stato, da un magistrato o da un avvocato dello Stato di qualifica corrispondente a consigliere di Stato, oppure da un prefetto o da un dirigente generale di pubblica sicurezza ed e' cosi' composta: a) un medico veterinario della Polizia di Stato ovvero un medico veterinario militare; b) due professori o ricercatori universitari. Per la prova di lingua straniera e per la prova di informatica, la Commissione esaminatrice e' integrata da un esperto nelle lingue straniere e da un dirigente tecnico della Polizia di Stato esperto in informatica. 2. Il Presidente e i membri della Commissione esaminatrice, compresi i supplenti, possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza, da non oltre un quinquennio dalla data del presente bando, che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per essere nominato Presidente o componente della Commissione esaminatrice. 3. Almeno un terzo del numero dei componenti della Commissione esaminatrice, salva motivata impossibilita', e' riservato alle donne. 4. Svolge le funzioni di segretario un funzionario dei ruoli del personale dell'Amministrazione civile dell'interno. 5. Con il decreto di cui al primo comma o con provvedimento successivo sono designati i supplenti del Presidente, dei componenti e del segretario, con qualifiche non inferiori a quelle previste per i titolari. 6. La Commissione esaminatrice e le Commissioni di cui agli articoli 10 e 11 del presente bando si avvalgono di personale di supporto per lo svolgimento delle proprie funzioni. Art. 5 Fasi di svolgimento del concorso 1. Il concorso si articolera' nelle seguenti fasi: a) prova preselettiva, qualora sia disposta come previsto dal successivo art. 7; b) accertamenti psico-fisici; c) accertamento attitudinale; d) prove scritte; e) valutazione dei titoli dei candidati che abbiano superato le prove scritte; f) prova orale. 2. L'Amministrazione puo' procedere, per motivi organizzativi, agli accertamenti psico-fisici e attitudinali anche dopo la prova scritta o la prova orale e comunque nell'ordine ritenuto piu' funzionale allo svolgimento della procedura concorsuale. 3. Il mancato superamento, da parte del candidato, di una delle prove o di uno degli accertamenti indicati al primo comma, comporta l'esclusione dal concorso. 4. I candidati, nelle more della verifica del possesso dei requisiti, partecipano alle suddette fasi della procedura concorsuale «con riserva». 5. Tutte le fasi della procedura concorsuale si svolgeranno nel rispetto delle prescrizioni tecniche idonee a garantire la tutela della salute dei candidati, al fine di prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19, come prescritto dall'art. 259, quinto comma, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34. Art. 6 Eventuale prova preselettiva e relativo diario 1. Nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione sia superiore a cinquanta volte il numero dei posti messi a concorso e, comunque, non inferiore a tremila, sara' svolta una prova preselettiva. 2. La prova preselettiva consiste nel rispondere esattamente a un questionario, articolato in domande con risposta a scelta multipla, sulle seguenti materie: patologia clinica e bioclinica chimica veterinaria, anatomia patologica veterinaria, farmacologia e tossicologia veterinaria, statistica sanitaria e normativa sanitaria. 3. Le modalita' di predisposizione dei quesiti e di attribuzione dei relativi punteggi sono stabilite dall'art. 9 del decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 17 luglio 2018. 4. Il calendario e la sede o le sedi di svolgimento dell'eventuale prova preselettiva saranno pubblicati sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it il 3 settembre 2020. 5. La mancata presentazione del candidato alla prova preselettiva ne determina l'esclusione di diritto dal concorso. 6. La banca dati contenente i 5000 quesiti e le risposte a scelta multipla, che saranno utilizzati per elaborare i questionari per la prova preselettiva, sara' pubblicata almeno trenta giorni prima dell'inizio dello svolgimento della medesima prova, sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it Art. 7 Svolgimento dell'eventuale prova preselettiva 1. L'eventuale prova preselettiva si svolgera' per gruppi di candidati, suddivisi per ordine alfabetico, in base al calendario di cui al precedente art. 6, comma 4. 2. Il questionario conterra' duecento quesiti a cui i candidati dovranno rispondere entro il tempo massimo complessivo stabilito dalla Commissione esaminatrice, che sara' pubblicato sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it 3. Le modalita' di svolgimento della prova preselettiva sono stabilite dagli articoli 10 e 50 del decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 17 luglio 2018. 4. Per agevolare le operazioni amministrative, i candidati devono presentarsi, nel giorno stabilito per la prova preselettiva, muniti della tessera sanitaria o del codice fiscale su supporto magnetico, nonche' di un valido documento di identita'. 5. I candidati non possono avvalersi, durante la prova preselettiva, di codici, raccolte normative, testi, appunti di qualsiasi natura e di strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati. 6. Durante la prova preselettiva non e' permesso ai concorrenti di comunicare tra loro in qualsiasi forma, ne' di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i componenti della Commissione esaminatrice. 7. Almeno sette giorni prima dello svolgimento della prova sono pubblicate sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it le «Disposizioni per l'espletamento della prova preselettiva.» Art. 8 Graduatoria dell'eventuale prova preselettiva 1. La correzione degli elaborati della prova preselettiva e l'attribuzione del relativo punteggio, che in ogni caso non concorre alla formazione della graduatoria finale di merito, saranno effettuati con idonea strumentazione automatica, utilizzando procedimenti ed apparecchiature a lettura ottica. 2. Avvalendosi del sistema informatizzato, la Commissione esaminatrice formera' la graduatoria della prova preselettiva sulla base dei punteggi attribuiti ai questionari contenenti le risposte dei candidati. 3. La graduatoria sara' pubblicata in forma integrale ed anonima sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it mentre la documentazione relativa alla prova preselettiva di ciascun candidato sara' visionabile nell'area personale riservata all'indirizzo web https://concorsionline.poliziadistato.it 4. La graduatoria della prova preselettiva sara' approvata con decreto del Direttore centrale per le risorse umane e pubblicata sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it con valore di notifica a tutti gli effetti. Art. 9 Convocazioni agli accertamenti psico-fisici e attitudinali 1. In base all'ordine decrescente della graduatoria della prova preselettiva sara' convocata, ai successivi accertamenti psico-fisico ed attitudinali, un'aliquota di candidati pari a dieci volte il numero dei posti messi a concorso, nonche', in soprannumero, i candidati che hanno riportato un punteggio pari all'ultimo degli ammessi. 2. Qualora la prova preselettiva non avesse luogo, tutti i candidati, fatte salve le diverse determinazioni di cui all'art. 5, comma 2, del presente bando, saranno convocati, agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali previsti, secondo le modalita' pubblicate sul sito. 3. In entrambi i casi previsti dai precedenti commi, la sede e il diario degli accertamenti psico-fisici ed attitudinali saranno pubblicati, almeno quindici giorni prima sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it 4. I candidati appartenenti alla Polizia di Stato, che saranno convocati nell'ipotesi di cui al comma 1, sosterranno unicamente gli accertamenti attitudinali previsti. 5. Le candidate che si trovano in stato di gravidanza e non possono essere sottoposte ai prescritti accertamenti dei requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale sono ammesse, d'ufficio, a sostenerli nell'ambito della prima sessione concorsuale utile successiva alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento, anche, per una sola volta, in deroga ai limiti di eta'. Il provvedimento di rinvio puo' essere revocato su istanza di parte quando tale stato di temporaneo impedimento cessi in data compatibile con i tempi necessari per la definizione della graduatoria. Art. 10 Svolgimento degli accertamenti psico-fisici 1. I candidati convocati secondo quanto previsto dal precedente art. 9, esclusi gli appartenenti alla Polizia di Stato, sono sottoposti agli accertamenti fisici e psichici a cura di una Commissione nominata con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, composta da: a) un primo dirigente medico, che la presiede; b) quattro funzionari della carriera dei medici di Polizia con qualifica inferiore a primo dirigente. 2. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato o da un funzionario dei ruoli del personale dell'Amministrazione civile dell'interno, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza. 3. I candidati convocati saranno sottoposti ad un esame clinico, a una valutazione psichica e ad accertamenti strumentali e di laboratorio, secondo le modalita' e i tempi indicati nelle «Disposizioni per l'accertamento dei requisiti psico-fisici» da pubblicare sul sito www.poliziadistato.it almeno sette giorni prima dell'inizio degli accertamenti. 4. All'atto della presentazione ai suddetti accertamenti, i candidati devono esibire un valido documento di riconoscimento e consegnare, a pena di esclusione dal concorso, la documentazione sanitaria, recante data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della presentazione: certificato anamnestico, come da facsimile allegato al presente bando (all. 1), sottoscritto dal medico di cui all'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dall'interessato, con particolare riferimento alle infermita' pregresse o attuali elencate nel decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 198. In proposito, il candidato potra' produrre accertamenti clinici o strumentali ritenuti utili ai fini della valutazione medico-legale; esame audiometrico tonale ed E.C.G. con visita cardiologica, da effettuarsi presso una struttura pubblica o accreditata con il Servizio sanitario nazionale con l'indicazione del codice identificativo regionale; esami ematochimici da effettuarsi presso una struttura pubblica o accreditata con il Servizio sanitario nazionale con l'indicazione del codice identificativo regionale: 1 esame emocromocitometrico con formula; 2 esame chimico e microscopico delle urine; 3 creatininemia; 4 gamma GT; 5 glicemia; 6 GOT (AST); 7 GPT (ALT); 8 HbsAg; 9 Anti HbsAg; 10 Anti Hbc; 11 Anti HCV; 12 Uno tra i seguenti test: TINE test, intradermoreazione di Mantoux, Quantiferon test. 5. La Commissione puo', inoltre, disporre, ai fini di una piu' completa valutazione medico-legale, l'effettuazione di esami di laboratorio, o indagini strumentali, nonche' chiedere la produzione di certificati sanitari ritenuti utili. 6. Costituiscono cause di inidoneita', per l'assunzione nella Polizia di Stato, le imperfezioni e le infermita' indicate all'art. 3, comma 7-quinquies, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e nella tabella 1 allegata al decreto ministeriale n. 198 del 2003, come le alterazioni volontarie dell'aspetto esteriore dei candidati, quali tatuaggi e altre alterazioni permanenti dell'aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, se visibili, in tutto o in parte, con l'uniforme indossata o se, avuto riguardo alla loro sede, estensione, natura o contenuto, risultano deturpanti o indice di alterazioni psicologiche, ovvero comunque non conformi al decoro della funzione degli appartenenti alla Polizia di Stato; costituiscono inoltre causa di inidoneita' l'uso, anche saltuario od occasionale di sostanze psicoattive (droghe naturali/sintetiche) e l'abuso di alcool attuali o pregressi. 7. I giudizi della Commissione per l'accertamento dei requisiti psico-fisici sono definitivi e, in caso di non idoneita' del candidato, comportano l'esclusione dal concorso, disposta con decreto motivato del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza. 8. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e nell'ora, stabiliti per i suddetti accertamenti psico-fisici sono esclusi di diritto dal concorso, ad eccezione di coloro che, per gravi e documentati motivi, siano stati impossibilitati. Questi ultimi candidati saranno ammessi ad una seduta appositamente fissata dalla Commissione, nell'ambito del calendario concorsuale previsto per lo svolgimento degli accertamenti stessi. Art. 11 Svolgimento degli accertamenti attitudinali 1. I candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici e quelli appartenenti alla Polizia di Stato saranno sottoposti agli accertamenti attitudinali da parte di una Commissione, nominata con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza e composta da: a) un dirigente della carriera dei funzionari tecnici di Polizia del ruolo degli psicologi con qualifica non inferiore a direttore tecnico superiore, che la presiede; b) quattro appartenenti alla carriera dei funzionari tecnici di Polizia del ruolo degli psicologi con qualifica non superiore a direttore tecnico superiore. 2. Per le finalita' di cui al successivo comma 3, ultimo periodo, la suddetta Commissione e' integrata con due appartenenti alla carriera dei funzionari di Polizia con qualifica non superiore a vice questore, in possesso della qualifica di perito in materia di selezione attitudinale. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato o da un funzionario dei ruoli del personale dell'Amministrazione civile dell'Interno, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza. 3. Gli accertamenti attitudinali sono diretti ad accertare l'attitudine del candidato allo svolgimento dei compiti connessi con l'attivita' di polizia. Le prove, condotte dai funzionari del ruolo degli psicologi, consistono in una serie di test e questionari e in un colloquio psico-attitudinale. Il candidato e' sottoposto, altresi', ad una intervista tecnica strutturata, condotta da un funzionario di Polizia, in possesso della qualifica di perito in materia di selezione attitudinale, di cui al precedente comma 2, finalizzata all'accertamento del bagaglio culturale di contesto, delle pregresse esperienze lavorative e di altri correlati elementi tecnici di interesse rispetto alle funzioni da svolgere, il cui esito e' riportato in un'apposita scheda riepilogativa oggetto di valutazione ai fini del giudizio di idoneita'. 4. Qualora lo ritenga necessario, il funzionario del ruolo degli psicologi che ha svolto il colloquio psico-attitudinale puo' richiedere al Presidente della Commissione la ripetizione del colloquio in sede collegiale. 5. Il giudizio della Commissione per l'accertamento delle qualita' attitudinali e' definitivo e comporta l'esclusione dal concorso, in caso di inidoneita' del candidato, che sara' disposta con decreto motivato del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza. 6. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e nell'ora, stabiliti per i suddetti accertamenti attitudinali, saranno esclusi di diritto dal concorso, ad eccezione di coloro che, per gravi e documentati motivi siano stati impossibilitati. Questi ultimi candidati saranno ammessi a una seduta appositamente fissata dalla Commissione, nell'ambito del calendario concorsuale previsto per lo svolgimento degli accertamenti stessi. 7. Le modalita' di svolgimento degli accertamenti attitudinali sono riportate nelle «Disposizioni per l'espletamento degli accertamenti attitudinali» da pubblicare sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it almeno sette giorni prima dell'inizio degli accertamenti. Art. 12 Convocazione alle prove scritte e relativo diario 1. I candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali previsti sono convocati alle prove scritte, come da diario che sara' pubblicato sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it l'8 ottobre 2020. Quest'ultima pubblicazione varra' come notifica, a tutti gli effetti, nei confronti dei candidati. 2. Per agevolare le operazioni amministrative, i candidati dovranno presentarsi, nel giorno stabilito per le prove scritte, muniti della tessera sanitaria o del codice fiscale su supporto magnetico, nonche' di un valido documento di identita'. 3. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti per le suddette prove scritte, sono esclusi di diritto dal concorso. Art. 13 Prove d'esame 1. Gli esami del concorso consistono in due prove scritte ed una prova orale. 2. Le due prove scritte, della durata massima di otto ore ciascuna, vertono sulle seguenti materie: a) prima prova: 1) patologia e semeiotica medica veterinaria; 2) patologia e semeiotica chirurgica veterinaria; 3) malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria; 4) ortopedia e clinica traumatologica veterinaria; 5) fisiopatologia della riproduzione animale; b) seconda prova: 1) clinica medica veterinaria; 2) clinica chirurgica veterinaria; 3) fisiologia della nutrizione animale; 4) igiene veterinaria e difesa sanitaria degli allevamenti e dell'ambiente; 5) sanita' pubblica veterinaria. 3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione media, tra le due prove scritte, di almeno ventuno trentesimi (21/30), con un voto non inferiore a diciotto trentesimi (18/30) per ciascuna prova scritta. 4. La Commissione esaminatrice qualora abbia attribuito ad uno dei due elaborati scritti un punteggio inferiore a diciotto trentesimi (18/30) non procede alla valutazione dell'altro. 5. La prova orale, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, verte su: 1) malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria; 2) nutrizione ed alimentazione animale; 3) allevamento e patologie degli equini; 4) allevamento, igiene e benessere del cane. 6. Il colloquio comprende anche l'accertamento della conoscenza della lingua straniera prescelta dal candidato tra l'inglese, il francese, lo spagnolo e il tedesco, nonche' dell'informatica. 7. L'accertamento della conoscenza della lingua straniera consiste nella traduzione di un testo, senza l'ausilio del dizionario, e in una conversazione. L'accertamento della conoscenza dell'informatica e' diretta a verificare il possesso, da parte del candidato, di un livello sufficiente di conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse, in linea con gli standard europei e puo' prevedere anche una dimostrazione pratica di utilizzo dei piu' noti applicativi di supporto all'attivita' d'ufficio. 8. La prova d'esame orale si intende superata con una votazione di almeno diciotto trentesimi (18/30). Art. 14 Svolgimento delle prove scritte 1. Durante lo svolgimento delle prove scritte, i candidati possono consultare i codici, le leggi ed i decreti, senza note ne' richiami dottrinali o giurisprudenziali, nonche' i dizionari linguistici, che siano stati ammessi alla consultazione a seguito del relativo controllo. 2. Durante le prove scritte non e' permesso ai concorrenti di comunicare verbalmente o per iscritto, oppure mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i componenti della Commissione esaminatrice. Inoltre, non e' consentito usare telefoni cellulari, portare apparati radio ricetrasmittenti, calcolatrici, e qualsiasi altro strumento elettronico, informatico o telematico. E' vietato, altresi' portare al seguito carta da scrivere, appunti, libri, pubblicazioni di qualsiasi genere. 3. Gli elaborati debbono essere scritti, a pena di nullita', con penna ad inchiostro indelebile di colore nero o blu ed esclusivamente su carta recante il timbro d'ufficio e la firma del Presidente o di un componente della Commissione esaminatrice o del Comitato di vigilanza. 4. Il candidato che contravviene alle disposizioni di cui sopra o, comunque, abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento dell'elaborato, e' escluso dal concorso. 5. Nel caso in cui risulti che piu' candidati abbiano copiato, l'esclusione e' disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti. 6. La Commissione esaminatrice o il Comitato di vigilanza cura l'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo ed adotta i provvedimenti conseguenti. La mancata esclusione all'atto della prova non preclude che l'esclusione sia disposta in sede di valutazione delle prove medesime. Art. 15 Titoli valutabili 1. Le categorie di titoli ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuibile a ciascuna di esse sono stabiliti come segue: a) laurea in medicina veterinaria: 1) da 91/110 a 110/110: punti 0,25 per ogni punto, fino a punti 5; 2) 110 con lode: punti 6; b) incarichi conferiti, svolti o in svolgimento e servizi prestati, presso amministrazioni pubbliche (Stato, regioni, province, comuni, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, enti assicurativi di diritto pubblico), fino a punti 1,50; c) incarichi di docenza di livello universitario conferiti, svolti o in svolgimento, fino a punti 4,50; d) specializzazioni conseguite, fino a punti 1,5: e) dottorato di ricerca conseguito, fino a punti 1,5; f) master universitario conseguito, fino a punti 1; g) superamento di concorsi sanitari presso enti pubblici, fino a punti 1,60; h) corsi di aggiornamento e di qualificazione, fino a punti 1,90; i) pubblicazioni scientifiche, fino a punti 5. 2. Saranno valutati i titoli conseguiti entro e non oltre la data di scadenza di presentazione della domanda di partecipazione al concorso. L'eventuale acquisizione degli stessi, ancorche' aventi efficacia retroattiva, in un momento successivo, non rileva ai fini del concorso. 3. La valutazione dei titoli viene effettuata nei confronti dei candidati che hanno superato le prove d'esame scritte. Il punteggio attribuito ai titoli di ciascun candidato e' comunicato all'interessato prima che sostenga la prova orale. 4. Non sono presi in considerazione titoli redatti in lingua straniera se non corredati della relativa traduzione in lingua italiana certificata dalle competenti autorita'. 5. Il candidato che ha superato le prove scritte deve inviare, entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione di convocazione alla prova orale, i documenti comprovanti i titoli valutabili dalla Commissione, anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. A tal fine, i candidati devono trasmettere i citati documenti mediante la propria posta elettronica certificata all'indirizzo dipps.333b.uffconcorsi.rm@pecps.interno.it allegando copia fronte-retro di un documento di identita' personale. I candidati appartenenti alla Polizia di Stato possono inviare, entro il medesimo termine, la documentazione comprovante i titoli valutabili per il tramite del proprio ufficio/reparto di appartenenza, che utilizzera' il citato indirizzo PEC. 6. Nell'ambito delle categorie di cui al comma 1, la commissione esaminatrice, nella riunione precedente l'inizio della correzione degli elaborati, determina i titoli valutabili e i criteri di valutazione degli stessi e di attribuzione dei relativi punteggi. Le determinazioni assunte sono rese note mediante pubblicazione del verbale della Commissione esaminatrice sul sito istituzionale unitamente alla data di inizio della valutazione dei titoli. Art. 16 Svolgimento della prova orale 1. L'ammissione alla prova d'esame orale sara' comunicata al candidato interessato, assieme all'indicazione del voto riportato nelle prove scritte, almeno venti giorni prima della data fissata per lo svolgimento della prova. 2. Il colloquio non si intendera' superato se il candidato non avra' ottenuto la votazione di almeno diciotto trentesimi (18/30). 3. Le sedute dedicate al colloquio sono pubbliche. 4. Al termine di ogni seduta, la Commissione esaminatrice formera' l'elenco dei candidati valutati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. 5. L'elenco, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Commissione, e' affisso, nel medesimo giorno, all'esterno dell'aula in cui si svolge la prova. 6. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e nell'ora, stabiliti per la suddetta prova orale, sono esclusi di diritto dal concorso, ad eccezione di coloro che, per gravi e documentati motivi, sono impossibilitati. Questi ultimi candidati sono ammessi ad una seduta appositamente fissata dalla Commissione, nell'ambito del calendario concorsuale previsto per lo svolgimento della prova stessa. Art. 17 Presentazione dei documenti 1. Ai fini della formazione della graduatoria finale di merito, i candidati che hanno superato le prove d'esame sono invitati a far pervenire all'Amministrazione, entro il termine perentorio di quindici giorni dall'avviso che riceveranno in tal senso, i documenti attestanti il possesso dei requisiti che danno diritto a partecipare alle riserve di posti e dei titoli di preferenza, gia' indicati nella domanda di partecipazione al concorso. A tal fine i candidati dovranno trasmettere la citata documentazione mediante la propria posta elettronica certificata all'indirizzo dipps.333b.uffconcorsi.rm@pecps.interno.it I candidati appartenenti alla Polizia di Stato possono inviare la suddetta documentazione, entro il medesimo termine, per il tramite del proprio ufficio/reparto di appartenenza, che utilizzera' il citato indirizzo. Art. 18 Graduatoria finale e dichiarazione dei vincitori 1. Espletate le prove d'esame scritte e orali la Commissione elabora la graduatoria finale del concorso, redatta sulla base della votazione complessiva di ciascun candidato data dalla somma dei voti riportati nelle prove scritte con il voto conseguito nella prova orale ed il punteggio ottenuto nella valutazione dei titoli. 2. Con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza e' approvata la graduatoria di merito e sono dichiarati i vincitori del concorso. 3. Il decreto di approvazione della graduatoria del concorso e di dichiarazione dei vincitori sara' pubblicato sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it e se ne dara' avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana con valore di notifica a tutti gli effetti. Art. 19 Corso di formazione iniziale per l'immissione nella carriera dei medici veterinari di Polizia 1. I candidati dichiarati vincitori del concorso saranno ammessi alla frequenza del corso di formazione di cui all'art. 47 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334. 2. I vincitori appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione dell'interno o dei corpi di polizia ad ordinamento civile o militare sono collocati in aspettativa per la durata del corso, con il trattamento economico previsto dagli articoli 59 della citata legge n. 121/1981, e 28 della legge n. 668/1986. 3. Al termine del corso, l'assegnazione ai servizi d'istituto e' effettuata secondo le modalita' di cui all'art. 47, comma 4, del citato decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334. Art. 20 Trattamento dei dati personali 1. I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e trattati, mediante una banca dati automatizzata presso il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per le risorse umane - Ufficio attivita' concorsuali, per le comprovate ragioni di pubblico interesse sottese ai concorsi e ai relativi adempimenti. 2. I medesimi dati potranno essere comunicati esclusivamente ad amministrazioni o enti pubblici interessati alla procedura di assunzione, alla posizione giuridico-economica dei candidati o per altre finalita' previste dalla legge. 3. I dati sanitari acquisiti potranno essere trattati dall'Amministrazione della pubblica sicurezza ovvero oggetto di comunicazione ad altre amministrazioni pubbliche competenti all'adozione di consequenziali provvedimenti, in conformita' alle norme dell'ordinamento interno o al diritto dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 2016/679 RGDP e dell'art. 2-ter, commi 1 e 3 del decreto legislativo n. 196/2003. 4. Si applicano in materia le disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/679, nonche' del decreto legislativo n. 196/2003. Ogni candidato puo' esercitare, in merito ai propri dati personali, i diritti di accesso, rettifica, cancellazione e opposizione, nei casi previsti rispettivamente dagli articoli da 15 a 21 del citato regolamento (UE) n. 2016/679, nei confronti del Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale per le risorse umane, con sede in Roma, via del Castro Pretorio, n. 5. Art. 21 Accesso ai documenti amministrativi 1. Le richieste di accesso ai documenti amministrativi relativi agli accertamenti psico-fisici potranno essere inviate a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo dipps.serviziooperativocentralesanita@pecps.interno.it 2. Le richieste di accesso ai documenti amministrativi relativi agli accertamenti attitudinali potranno essere inviate a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo dipps.333b.centropsicotecnico.rm@pecps.interno.it 3. Le richieste di accesso ad altri atti del concorso potranno essere inviate a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo dipps.333b.uffconcorsi.rm@pecps.interno.it Art. 22 Provvedimenti di autotutela 1. Il Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, per comprovate esigenze di interesse pubblico, puo' revocare o annullare il presente bando, sospendere o rinviare le prove concorsuali, modificare il numero dei posti, nonche' differire o contingentare l'ammissione dei vincitori alla frequenza del prescritto corso di formazione. Di quanto sopra si provvedera' a dare comunicazione con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami» nonche' sul sitoweb istituzionale www.poliziadistato.it Art. 23 Avvertenze finali 1. Fatte salve le previste pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami», ulteriori provvedimenti e comunicazioni inerenti al presente bando di concorso saranno pubblicati sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it 2. Il presente decreto ed i suoi allegati, che sono parte integrante, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami». 3. Avverso il presente provvedimento e' esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente, secondo le modalita' di cui al Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, e successive modificazioni, entro il termine, rispettivamente, di sessanta e di centoventi giorni decorrente dalla data della pubblicazione del presente provvedimento. Roma, 13 luglio 2020 Il Capo della Polizia Direttore generale della pubblica sicurezza Gabrielli Allegato 1 Parte di provvedimento in formato grafico

Contenuto in relazione

MINISTERO DELL'INTERNO

GRADUATORIA

Graduatoria di merito e dichiarazione dei vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di sette medici veterinari. (GU n. 100 del 29/12/2020)

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